1. Dopo l'articolo 162-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 162-ter. - (Integrazione degli organi tecnici decisionali ed esecutività delle disposizioni del piano operativo). - 1. In relazione al proprio ambito operativo, il responsabile di crisi di cui all'articolo 162-bis, comma 1, lettera f), è inserito come membro con diritto di voto nei comitati tecnici, nelle commissioni e in ogni altro organismo regionale deputato all'esame e all'approvazione di valutazioni di impatto ambientale, di piani regolatori generali comunali, di strumenti urbanistici provinciali e regionali, di conferenze di servizi e di ogni altro intervento di rilevanza diretta o indiretta per le risorse