Art. 5.
(Integrazione degli organi tecnici decisionali ed esecutività delle disposizioni del piano operativo).

      1. Dopo l'articolo 162-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 162-ter. - (Integrazione degli organi tecnici decisionali ed esecutività delle disposizioni del piano operativo). - 1. In relazione al proprio ambito operativo, il responsabile di crisi di cui all'articolo 162-bis, comma 1, lettera f), è inserito come membro con diritto di voto nei comitati tecnici, nelle commissioni e in ogni altro organismo regionale deputato all'esame e all'approvazione di valutazioni di impatto ambientale, di piani regolatori generali comunali, di strumenti urbanistici provinciali e regionali, di conferenze di servizi e di ogni altro intervento di rilevanza diretta o indiretta per le risorse

 

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idriche potabili. È facoltà del responsabile di crisi esprimere un parere tecnico motivato da allegare agli atti degli organismi indicati dal presente comma.
      2. In caso di crisi dichiarata dagli organi competenti o di presenza di una situazione oggettiva di rischio grave, le prescrizioni del piano operativo di pronto intervento di cui all'articolo 162-bis, comma 1, lettera d), sono immediatamente esecutive e costituiscono variante agli strumenti urbanistici».